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Universitas
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Le mwdgmwdwuniversitates (dal mwealatino mwequniversitas, -tis), definite anche mweguniversità del Regno (o semplicemente "università"), è il termine che generalmente indicava i comuni dell'mwewItalia meridionale, sorti già sotto la mwfadominazione longobarda e successivamente mwfqinfeudati con le conquiste dei mwfgNormanni. La loro evoluzione storica è differente rispetto ai mwfwliberi comuni sorti nell'mwgaItalia mwgqcentro-mwggsettentrionale nel mwgwMedioevo.

Più in generale sono "uno specifico ente collettivo, la mwhquniversitas civium o mwhguniversitas loci, che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un’autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi"cite-ref-0-1-0[1].

Durante il dominio di mwjaFederico II si usava il termine "mwjqcomune", mentre mwjgCarlo I d'Angiò lo mutò in mwjwuniversitas (da mwkauniversi cives, "unione di tutti i cittadini"), ordinando la distruzione dei sigilli comunali. Le università sopravvissero sino all'abolizione del mwkqfeudalesimo avvenuta con mwkgdecreto del 2 agosto mwkw1806, ad opera di mwlaGiuseppe Bonaparte.

Contents

Storia
Note

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Storia

Con l'avvento dei mwmaLongobardi molte comunità del mwmqmezzogiorno conservarono usi propri ed istituzioni che in alcuni casi risalivano all'mwmgepoca romana. I mwmwNormanni concessero tali terre in feudo a persone di fiducia, togliendo loro l'autonomia ma il più delle volte rispettando le antiche consuetudini. Successivamente mwnaFederico II di Svevia limitò i privilegi dei feudatari e riconobbe personalità giuridica alle mwnquniversitates (tale definizione, intesa come comunità di cittadini rappresentate da singoli soggetti, compare peraltro già in un documento di epoca normanna del 1105cite-ref-2[2]).

A partire dai governi degli mwowAngioini e degli mwpaAragonesi il numero e la potenza dei feudatari locali crebbe notevolmente, indebolendo così il potere reale e ingerendo pesantemente nell'elezione dei magistrati delle mwpquniversitates. Queste ultime, impotenti di trovare un rimedio e gravate da pesanti oneri, finirono per cedere alle pressioni feudali o, al contrario, tentarono di mwpgproclamarsi al demanio regio avviando lunghe, dispendiose e inutili liti presso il mwpwSacro Regio Consiglio di mwqaNapoli. Altre comunità, invece, tentarono di accordarsi con i feudatari con l'emanazione degli mwqqStatuti comunali che definivano obblighi e diritti reciproci e dettavano norme in materia di mwqgdiritto civile, mwqwpenale, mwracommerciale ed mwrqamministrativo del comunecite-ref-mazzacane-3-0[3]. La medesima forma giuridica ed istituzionale (lmwsg'mwswuniversitas) connota dunque realtà insediative e politiche assai diverse, dal villaggio rurale alla città, alla sua stessa articolazione interna. Rappresentavano – stabilmente o occasionalmente – parti sociali o parti del territorio.

Le tensioni fra i mwtqfeudatari e i magistrati delle mwtgUniversitates toccarono punte drammatiche a partire dal regno di mwtwAlfonso d'Aragona quando questi confermò ai baroni il "mwuaMero e Misto Imperio", cioè la mwuqgiurisdizione completa in materia di reati civili e penali, e concesse loro le "mwugQuattro lettere arbitrali", precedentemente dettate da mwuwRoberto d'Angiò e indirizzate ai soli mwvaregi ufficiali, che facevano acquisir loro le prerogative di commutare le mwvqpene, imporne di superiori a quelle stabilite delle leggi, di procedere d'ufficio per alcuni delitti e di torturare il reo senza limite di tempo. In compenso i mwvgfeudatari pagavano al mwvwRe il mwwaRelevio (metà delle loro entrate del primo anno in cui succedevano), lmwwq'mwwgAdoa ed il servizio di investituracite-ref-4[4].

Nel mwya1316 vennero censite mwyq1 259 mwygUniversitates il cui numero si accrebbe nei secoli successivicite-ref-5[5].

Le mwaauniversitates, sopravvissute ai diversi moti del mwaqXVIII secolo, tornarono ad avere pieni poteri nel mwag1806 a seguito dell'abolizione del feudalesimo nel mwawRegno di Napoli.

Il termine mwbquniversitas, largamente usato nel diritto del mwbgRegno di Napoli, cadde in disuso a seguito dell'mwbwUnità d'Italia in favore del termine mwcamwcqcomune, pur non essendo esattamente un sinonimo; infatti, da un punto di vista giuridico, ma anche da quello storiografico, nella tassonomia si può dire che 'universitas' è il genere e che 'comune' è la specie, in quanto i comuni erano 'autonomi', ma non 'autocefali'cite-ref-0-1-1[1].

Ordinamento

L'ordinamento delle varie mwfquniversitates aveva alla base un'assemblea formata dai capi famiglia più nobili o più degni che ogni anno eleggeva un consiglio (mwfgmagistratus) composto da un numero di membri (mwfwmwgadecurioni) che variava a seconda della popolazione (90 mwgqdecurioni ad mwggAversa, 36 a mwgwMolfetta, 24 ad mwhaAriano, 12 a mwhqCerreto, 6 a mwhgCaiazzo; mwhwNocera è stata un mwiaunicum di città strutturata da università confederate). Fra i membri del consiglio si nominavano il sindaco (mwiqsyndicus) e gli assessori (mwigelecti), fra cui un mwiwaerarius mwjalicteratus (un rappresentante che doveva saper leggere e scrivere). Numerose erano poi le altre cariche e le diverse magistrature cittadine: per la determinazione di pesi e misure, per l'amministrazione della giustizia, per la sicurezza dei cittadini, per la manutenzione delle strade, delle mura e delle portecite-ref-mazzacane-3-1[3].

L'amministrazione di una università era affidata a pubblici ufficiali scelti fra gli abitanti, ad esclusione di chierici e nobili. In carica per un anno, essi erano competenti o per la parte finanziaria o per quella giudiziaria. Era però previsto un controllo esterno: l'amministrazione della giustizia era supervisionata dal mwkggiustiziere provinciale, quella finanziaria era sotto la responsabilità dei capitani del re che si occupavano anche di assicurare l'ordine pubblico. Mancando un responsabile unico, la struttura amministrativa era acefala.

Da essa potevano dipendere dei mwlacasali, villaggi in aperta campagna fondati per ospitare i contadini per evitar loro lunghi tragitti di trasferimento verso i fondi che dovevano lavorare, ma non dotati di muracite-ref-6[6]; in un secondo momento questi casali assunsero una propria autonomia rispetto a molte questioni di carattere amministrativo.

Le mwmguniversitates, a seconda della proprietà, potevano essere feudali se sottoposte ad un feudatario o demaniali se di proprietà della corona.

Universitates feudali

Le mwnquniversitates feudali erano proprietà di un feudatario che le amministrava (spesso tramite vassalli). Passavano quindi di castellano in castellano, vendute e comprate come una merce qualsiasi. E non erano solamente le terre a passare di mano, perché la stessa sorte subivano gli uomini e gli animali ad esse legati.

L'amministrazione della giustizia era affidata a giudici di nomina feudale, che però prestavano giuramento al giustiziere della provincia.

Negli altri ambiti, il potere di controllo del mwoacapitano del re era in generale molto ridotto, anche perché spesso il feudatario lo nominava proprio mwoqcastellano (cioè amministratore del feudo) volgendo a proprio favore il mwogconflitto di interessi che ne scaturiva.

Università demaniali

Le mwpwuniversitates demaniali (il 10% del totale), dipendevano dalla Corona ed erano amministrate da ufficiali regi. Godevano di maggiore libertà e privilegi potendo, in caso di abusi da parte degli amministratori, esercitare il diritto di ricorrere alle autorità superiori ottenendo, di norma, soddisfazione.

L'amministrazione della giustizia, che dipendeva dal giustiziere provinciale, era formata dalla mwqqcuria dei bàiuli (o mwqgcuria dei baglivi) responsabile del servizio di polizia urbana e campestre, dell'elevazione di contravvenzioni, dell'arresto di delinquenti e di servi fuggiaschi, della verifica di pesi e misure etc.

I baiuoli erano divisi in due ruoli: gli mwrqiudices ad contractus et ad causas amministravano la giustizia mentre gli mwrgiudices ad conactus tantum, come rappresentanti dell'autorità regia, si occupavano solo della stipulazione dei contratti pubblici e privati.

Rimanevano in carica nel loro ufficio per un anno ed erano mwsagiudici popolari essendo scelti tra le persone di più chiara fama, ma ne erano esclusi chierici e nobili.

Fra i dipendenti dell'università c'erano anche il mwsgpubblico banditore ed il mwswmastrogiurato. Quest'ultimo, in particolare, coadiuvava il capitano nei servizi di polizia: comunicava mandati di comparizione in giudizio, riceveva denunzie che poi trasmetteva al Giustiziere, impediva la circolazione di armi proibite, puniva i mwtagiocatori d'azzardo, gli usurai e perfino i bestemmiatori. Il ricavato delle multe inflitte dal mastrogiurato non era incamerato dal mwtqfisco ma devoluto al Giustiziere. Questo dava luogo a un conflitto di interessi che non di rado sfociava in comportamenti illeciti.

Le mwtwuniversitates si avvicinano come istituto alle coeve mwuacittà libere del mwuqSacro Romano Impero e alle mwugBonne ville della mwuwFrancia.

Note

cite-note-0-11. mwxaFrancesco Senatore, mwxqmwxgGli archivi delle Universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali (mwxwmwyaPDF), 2009, mwyqISBNmwyg 978-88-7125-297-1.
cite-note-22. mwzwFrancesco Calasso, mw0amw0qLa città nell'Italia meridionale durante l'età normanna (mw0gmw0wPDF), in mw1aArchivio storico pugliese, vol.mw1q 12, 1959. Ospitato su mw1gemeroteca.provincia.brindisi.it.
cite-note-mazzacane-33. mw3amw3qMazzacane.
cite-note-44. mw4qmw4gCroce.
cite-note-55. Nicola Vigliotti, mw5gSorgere e sviluppo delle Universitas nell'Italia meridionale in mw5wNote su Limata, Edizioni Realtà Sannita, 2001.
cite-note-66. mw6wRaffaele Semeraro, mw7aCisternino: Storia, arte, tradizioni, protagonisti, 2ªmw7q ed., Fasano, Schena Editore, 2010, p.mw7g 95.

Bibliografia

• mw8gNiccola Alianelli, Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane, Napoli, Stabilimento Tipografico Rocco, 1873.
• citerefcroceBenedetto Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1966.
• citerefmazzacaneVincenzo Mazzacane, Memorie storiche di Cerreto Sannita, Napoli, Liguori Editore, 1990 [1911], ISBN 8820719282.
• mw9gGiuseppe Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai giorni nostri, 3ª ed., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1899 [1889]. Ospitato su Internet Archive.

Voci correlate